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Leggi che interessano la fecondazione assistita
Evoluzione della Legge sulla fecondazione assistita con le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale
Legge 40/2004:
La legge 40 in vigore in Italia dal 2004 aveva sancito i seguenti limiti alla fecondazione assistita:
- Non possono essere creati un numero di embrioni superiore a quelli necessari per un unico e contemporaneo trasferimento in utero ed in ogni caso non superiore a 3. Non è quindi possibile utilizzare nelle tecniche di fecondazione assistita un numero di ovociti superiore a 3.
- È vietato il congelamento degli embrioni tranne quando per grave e documentata causa di forza maggiore relativa alla salute della donne (ad esempio nel caso di una sindrome da iperstimolazione ovarica (OHSS) non prevedibile al momento della fecondazione. In ogni caso il trasferimento degli embrioni deve essere effettuato il prima possibile.
Sentenza Corte costituzionale n°151/2009
Secondo la sentenza corte costituzionale n° 151/2009 alcuni punti della Legge 40/2004 sono anticostituzionali. In particolare:
- Non vi è più l’obbligo inderogabile di fecondare al massimo 3 ovociti ma è a discrezione del ginecologo stabilire quanti ovociti fertilizzare con le tecniche di fecondazione assistita, basandosi sulla storia clinica di ogni singola paziente.
- Viene soppressa la parte della legge 40 che imponeva “un unico e contemporaneo impianto”. Di conseguenza viene prevista l’eventualità di crioconservare gli embrioni.







